Statuto

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Lo statuto del Centro

Data:

03 Ottobre 2023

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Capo I° – Origine – Scopo e patrimonio

Art. 1 – Origine
La Casa di Ricovero “Muzan” di Malo ha la propria origine da disposizioni destamentarie 23.10.1879 del fu Nob. Cav. Antonio Muzan, ha sede in Malo e fu eretta in Ente Morale con R.D. 28.6.1888.
L’Amministrazione della Casa di Ricovero venne decentrata all’Ente Comunale di Assistenza con R.D. 24.2.1939, unitamente all’amministrazione dell’Ospedale Civile “De Marchi” e dell’Asilo Infantile “Rossato”, rimanendo però distinti e separati gli scopi, le attività, le passività e il patrimonio.
Dal 1 aprile 1981 è divenuta Ente Autonomo.

ART. 2 – Scopo
L’ente è costituito con lo scopo di operare nel campo dei servizi sociali valorizzando l’individuo ed operando per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.
In particolare l’ente riserva attenzione specifica nell’assistenza agli anziani finalizzata al mantenimento ed al riacquisto della propria autonomia, sia fisica che psicologica.
Lo scopo generale è quello di sostenere, dirigere e creare iniziative di servizio nel campo sociale, in modo particolare mediante la predisposizione di attività di assistenza e la realizzazione di centri di servizio residenziali e diurni.
In particolare potrà:
a) realizzare centri di servizi residenziali, aperti e territoriali per anziani ed inabili;
b) promuovere interventi atti ad aiutare i cittadini ad affrontare positivamente le problematiche derivanti dall’invecchiamento;
c) coinvolgere e sensibilizzare il volontariato.
Nei limiti delle disponibilità di bilancio l’ente provvede all’accoglimento gratuito, o parzialmente gratuito, di anziani indigenti.
Nella realizzazione degli scopi dell’ente sarà data priorità ai residenti del Comune di Malo.

Art. 3 – Sede
La sede legale è sita in Via Barbè n. 39 a Malo (VI).

Art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio dell’ente è costituito dai beni mobili ed immobili iscritti nell’inventario.
L’inventario viene aggiornato ogni anno in occasione della predisposizione del bilancio ed è tenuto secondo le disposizioni di cui al Titolo I° ed al Titolo III° del R.D. n. 99/1891 ed integralmente rinnovato ogni dieci anni.
Il patrimonio dell’IPAB è composto di beni mobili ed immobili per un valore complessivo di Lire 2.373.535.665= (Duemiliarditrecentosettantatremilionicinquecentotrentacinquemila665lire).-

Art. 5 – Mezzi
I mezzi per l’attuazione dello scopo dell’ente provengono da:
a) rendite del patrimonio;
b) contributi ed elargizioni straordinarie di privati ed Enti pubblici, donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione a patrimonio
c) rette degli utenti.

Capo II° – Organi ed istituti di rappresentanza dell’ente

Art. 6 – Organi
Sono organi dell’Ente:
a) il Consiglio di Amministrazione
b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
c) l’organo di Revisione Contabile.

Art. 7 – Consiglio di amministrazione – composizione nomina e compiti
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente è composto da cinque membri nominati dal Comune di Malo.
Nel rispetto dell’autonomia di scelta del Comune uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dovrà essere nominato su indicazione dei familiari degli ospiti e/o delle Associazioni di volontariato operanti sul territorio.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a) elegge fra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente;
b) approva lo statuto e le sue modifiche;
c) approva i regolamenti e le relative modifiche;
d) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
e) approva piani e programmi;
f) approva la pianta organica e le sue modifiche;
g) delibera l’alienazione e l’acquisto di beni immobili;
h) determina le rette per i servizi forniti dall’Ente;
i) nomina l’Organo di Revisione Contabile;
j) nomina il Tesoriere dell’Ente;
k) indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
l) nomina il nucleo di valutazione previsto dall’art. 20, comma 2, del D.L. n. 29/1993;
m) delibera in ordine ai ricorsi ed alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, nonchè alle relative transazioni.
Esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge e dai regolamenti.
Per gli atti soggetti all’esame dell’Organo regionale di controllo ed alla pubblicazione all’Albo dell’Ente, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.
La nomina del Presidente e dei Consiglieri è soggetta alla normativa vigente sulla ineleggibilità ed incompatibilità.

Art. 8 – Consiglio di amministrazione – durata in carica
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.

Art. 9 – Consiglio di amministrazione dimissioni. Decadenza e decesso sostituzione
I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere sostituiti in caso di dimissioni, decadenza o decesso dal Comune di Malo.
Le dimissioni dei Consiglieri sono presentate per l’accettazione al Consiglio di Amministrazione, che le notifica al Comune di Malo per la surroga e le comunica all’autorità tutoria regionale ed alla locale sezione del Co.Re.Co. per gli adempimenti di competenza.
I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dall’incarico.
La decadenza viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione e notificata al Comune di Malo per la surroga e constestualmente comunicato all’autorità tutoria regionale ed alla locale sezione del Co.Re.Co. per gli adempimenti di competenza.
I membri decaduti non possono essere riconfermati finchè dura in carica il Consiglio che ne ha deliberato la decadenza.
I nuovi membri nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio del quale vengono a far parte.

Art. 10 – convocazione del consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 14.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
Le prime hanno luogo per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, le seconde sono convocate ogni qualvolta lo richieda il Presidente o per iniziativa scritta e motivata di almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione.
L’invito ad intervenire all’adunanza ed il relativo ordine del giorno devono essere consegnati al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta.
Per la convocazione d’urgenza è sufficiente che l’avviso di convocazione con relativo ordine del giorno sia consegnato ai consiglieri almeno 24 ore prima.

Art. 11 – Adunanze del consiglio di amministrazione
Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 14.
Alle stesse partecipa, con parere di legittimità, il Segretario – Direttore dell’Ente.
Ai fini informativi e di consulenza possono essere ammessi alle sedute: dipendenti dell’Ente, consulenti ed esperti.
I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti in forma sintetica dal Segretario – Direttore e devono essere firmati dallo stesso, dal Presidente e dai Consiglieri presenti.
Qualora qualcuno degli intervenuti dovesse allontanarsi o si rifiutasse di firmare, dovrà esserne fatta menzione nel verbale della seduta.

Art. 12 – Funzionamento del consiglio di amministrazione
Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza dei componenti per i provvedimenti di cui ai punti da a) ad h) dell’art. 7, ed a maggioranza dei presenti per i provvedimenti di cui ai punti i) ad o).
Le votazioni si effettuano per appello nominale con voto palese o con voto segreto quando si tratti di persone.
A parità di voti la proposta di intende respinta e può essere riproposta in una seduta successiva.
Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse giusto l’art. 15 della L. n. 6972/1890, non può prendere parte, assentandosi, alla deliberazione in questione.

Art. 13 – Scioglimento del consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente viene sciolto dall’Autorità tutoria regionale nei casi previsti dalla legge.
E’ fatto obbligo al Presidente o a chi ne svolga le funzioni ai sensi del successivo art. 14, di comunicare alla Regionale del Veneto le eventuali dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Il presidente
Il Presidente è responsabile dell’Amministrazione dell’Ente, dirige l’attività del Consiglio di Amministrazione e sorveglia l’attività degli organismi interni, assicurandone l’efficienza e adoperandosi a risolvere eventuali conflitti.
Esercita le competenze previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti interni, ed in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta entro 15 giorni.
Nei casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art.15 – Indennità per il presidente del consiglio di amministrazione
Per lo svolgimento del suo mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta una indennità da determinarsi secondo la normativa vigente.

Art. 16 – Indennità per i consiglieri di amministrazione
Per lo svolgimento del loro mandato ai Consiglieri di Amministrazione spetta una indennità da determinarsi secondo la normativa vigente.

Art. 17 – Revisione contabile
L’Organo di revisione contabile svolte le funzioni di controllo stabilite dalle leggi ed in particolare quelle indicate dalla L.R. n. 45/1993.

Art. 18 – Rappresentanza degli ospiti e dei famigliari
E’ istituita una rappresentanza degli ospiti e dei loro famigliari, le cui norme regolamentari e costitutive dovranno essere determinate da un apposito regolamento.
Scopo della rappresentanza degli ospiti e dei loro famigliari è di realizzare la collaborazione attiva al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Ente:
 fornendo al Consiglio di Amministrazione suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione dei programmi e dei servizi;
 collaborando con il Consiglio di Amministrazione,con gli ospiti e con il personale al fine di rafforzare rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione;
 esprimendo pareri e proposte sull’attuazione di programmi per il tempo libero.

Capo III° – Gestione amministrativa tecnica e finanziaria

Art. 19 – Il segretario – Direttore
Il Segretario – Direttore è il responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell’Ente e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali compresi quelli che impegnano l’Ente verso l’esterno finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati conseguiti.
Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione.
I compiti gestionali del Segretario – Direttore sono precisati nel Regolamento di Amministrazione.

Art. 20 – Funzionamento dei servizi
L’attività del personale deve essere sempre ispirata al perseguimento degli scopi dell’Istituto, ponendo innanzitutto la necessità di rispondere alle esigenze degli utenti senza distinzione di condizioni personali e sociali.

Art. 21 – Regolamenti
Appositi regolamenti disciplineranno l’organizzazione degli uffici e dei servizi in modo che siano con precisa definizione di responsabilità:
a) la direzione;
b) l’amministrazione del personale;
c) l’amministrazione finanziaria;
d) l’amministrazione economica di provveditorato, economato;
e) la gestione del patrimonio, secondo le disposizioni di legge e le norme generali di cui al presente statuto;
f) la gestione dei servizi.

Capo IV° – Norme transitorie e finali

Art. 22 – Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti.

Art. 23 – In caso di scioglimento, i beni patrimoniali dell’IPAB “Casa di Riposo Muzan” di Malo saranno trasferiti secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 24 – Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data di approvazione regionale.

Pagina aggiornata il 11/10/2023

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